Facebook condannata per non aver rimosso contenuti illeciti nonostante le numerose segnalazioni inviate dai titolari dei diritti d’autore e d’immagine violati: il Tribunale di Roma ordina il risarcimento del danno.

La Sentenza n. 3512/2019 del Tribunale di Roma è stata pubblicata il 15 febbraio 2019, all’esito della vicenda giudiziaria avviata dalla società Reti Televisive Italiane S.p.A (RTI) e dalla Sig.ra Valentina Ponzone nei confronti di Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited (Facebook).

La decisione che, ricordiamo, non è ancora definitiva e potrà essere oggetto di impugnazione delle parti, offre numerosi spunti interessanti.

I fatti

La vicenda origina dalla creazione, all’interno del social network Facebook, di un profilo telematico dal titolo “Valentina Ponzone nei panni di Kilari è assolutamente ridicola” al cui interno erano stati pubblicati, oltre ad una fotografia della Sig.ra Ponzone nei panni del personaggio “Kilari” e a ad alcuni collegamenti ipertestuali (links)  a sequenze di immagini tratte dalla serie animata, anche commenti ingiuriosi e offensivi nei confronti della Sig.ra Ponzone, derisa per le caratteristiche fisiche, nonché nei confronti della società RTI colpevole di aver scelto la Sig.ra Ponzone quale interprete della sigla della serie animata.

Al fine di eliminare tutte le informazioni ivi inserite nonché al fine di disattivare il profilo telematico citato e i link pubblicati, la società RTI aveva inviato, da febbraio ad aprile 2010, cinque lettere di diffida al social network il quale aveva provveduto a rimuovere la pagina web oggetto di contestazione soltanto nel 2012.

La società RTI e la Sig.ra Ponzone avevano dunque proposto il giudizio – la cui sentenza qui brevemente si commenta – lamentando la violazione del diritto all’onore, alla reputazione e al decoro delle attrici oltre alla violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica sui contenuti audiovisivi della serie animata Kilari di titolarità di RTI nonché la violazione al diritto d’immagine, al nome e alla voce dell’artista Valentina Ponzone.

Le società convenute si difendevano eccependo, in prima battuta, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nonché escludendo la propria responsabilità per le attività poste in essere in ragione della natura di hosting provider passivo del social network ribadendo come le diffide a loro indirizzate non erano state ritenute sufficienti in mancanza di un ordine di rimozione da parte di una pubblica autorità. Le società del gruppo Facebook hanno poi invocato il diritto di critica e di satira sostenendo come il mero linking a contenuti liberamente accessibili non rappresentava, pur in assenza del consenso del titolare, una violazione dei diritti di privativa dei rispettivi titolari.

La sentenza del tribunale

I giudici capitolini hanno in primo luogo stabilito la giurisdizione del giudice italiano in forza del criterio del forum commissi delicti: il giudice competente è il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto a nulla rilevando il luogo in cui hanno sede le società convenute né quello dei server dove gli utenti hanno caricato i file contestati. Al contrario, si deve fare riferimento al luogo dove la Sig.ra Ponzone è residente e dove RTI esercita la propria attività di impresa perché è in tali luoghi che si è consumato l’evento lesivo.

Il Tribunale di Roma ha poi sancito, a chiare lettere, come il diritto di critica e di cronaca invocati dalle società convenute non potesse risultare in alcun modo una scriminante rispetto ai toni offensivi e ingiuriosi adottati nei commenti “postati” sul profilo creato su Facebook e dedicato a Valentina Ponzone. Al riguardo, il Tribunale di Roma, richiamando una decisione della Suprema Corte, ha ricordato che la scriminante trova applicazione solo laddove vi sia, da un lato, la verità oggettiva dei fatti e, dall’altro lato, la correttezza dell’esposizione del fatto (cosiddetta continenza). In particolare, in relazione al diritto di critica, il Tribunale ha ribadito come le espressioni, anche lesive della reputazione altrui, devono essere strumentalmente collegate alla manifestazione di un “dissenso ragionato dell’opinione o del comportamento preso di mira” e non risolversi in “un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato”.

Inoltre, è stata ritenuta illecita la presenza, sul profilo Facebook oggetto di contestazione, di collegamenti ipertestuali (links) che conducevano alla visione di due sequenze di immagini tratte dalla serie animata trasmessa da RTI e, in particolare, le immagini relative alla sigla iniziale. I giudici romani hanno ribadito che la messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore deve essere qualificata come illecita messa a disposizione del pubblico. In effetti, i link pubblicati su Facebook conducevano non a materiali pubblicati dalla stessa RTI attraverso la propria piattaforma telematica, bensì a materiale pubblicato attraverso Youtube non autorizzato da RTI alla diffusione dei materiali in questione.

Il punto più delicato della vertenza, ovvero l’accertamento della responsabilità delle convenute, è stato trattato dai giudici romani alla luce di una scrupolosa disamina della normativa dedicata alla responsabilità degli internet service providers.  I giudici capitolini difatti, dopo aver ricordato come non vi sia un obbligo di monitoraggio preventivo e generalizzato di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, hanno sancito come la conoscenza dell’illiceità dei dati memorizzati fa sorgere, in capo al prestatore di servizi, una responsabilità civile e risarcitoria. Sul punto, il Tribunale di Roma ha ritenuto che le società del gruppo Facebook erano state pienamente informate della diffusione di tali contenuti illeciti per il tramite delle cinque lettere di diffida inviate da RTI e dalla Sig.ra Ponzone a Facebook.

Per tali ragioni, i giudici romani hanno accertato gli illeciti commessi da Facebook ed hanno individuato le poste risarcitorie a ristoro dei danni patiti da RTI e dalla Sig.ra Ponzone.

Si tratta di una decisione che offre diversi spunti di riflessione e che impone in capo agli internet service providers, in linea con quanto già sancito dalla Corte di Giustizia dell’UE a livello europeo, un onere di reagire prontamente dinnanzi a denunce di attività illecite.