La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso in data 28 aprile 2022 la sentenza nella causa C-44/21 a seguito del rinvio pregiudiziale, da parte della Corte Federale tedesca dei brevetti, sull’interpretazione dell’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2002/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (la direttiva) alla luce della giurisprudenza nazionale tedesca, secondo la quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto dovevano essere respinte, in linea generale, nel caso in cui la validità del brevetto azionato non fosse stata precedentemente affermata almeno da una decisione di primo grado emessa all’esito di un procedimento di opposizione o di nullità.

I fatti all’origine della causa

Il giudice del rinvio, pur ritenendo valido e contraffatto il brevetto azionato in giudizio, non ha potuto concedere un provvedimento provvisorio in virtù della giurisprudenza vincolante dell’Oberlandesgericht di Monaco secondo cui, come anticipato, per poter emettere un provvedimento provvisorio in materia di contraffazione di brevetto non era sufficiente che il brevetto in questione fosse stato concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) anche dopo un esame dettagliato della sua brevettabilità, né che la questione della validità di tale brevetto fosse stata oggetto di valutazione da parte del giudice chiamato a pronunciare i provvedimenti provvisori.

Difatti, alla luce della giurisprudenza citata, la concessione di un provvedimento provvisorio doveva essere subordinata alla circostanza che il brevetto fosse stato oggetto di una decisione dell’EPO, all’esito di un procedimento di opposizione o di ricorso, o di una decisione del Bundespatentgericht nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità.

Il giudice del rinvio aveva ritenuto tale giurisprudenza incompatibile con dell’art. 9, paragrafo 1, della direttiva, secondo il quale gli Stati membri dell’Unione Europea assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale.

La sentenza

La CGUE, confermando la fondatezza delle perplessità del giudice del rinvio, ha stabilito che la giurisprudenza tedesca citata imponeva un requisito che privava di effettività l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, in quanto non consentiva al giudice nazionale di adottare, conformemente a tale disposizione, un provvedimento provvisorio per porre immediatamente fine alla contraffazione.

La sentenza stabilisce pertanto che “L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità”.