La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia, con ordinanza datata 7 agosto 2018, ha accordato la tutela del diritto d’autore ai lay-out, agli interni e agli arredi dello Yacht Checkmate progettati, su incarico del proprietario dello yacht, dall’architetto Tiberio Cerato.

La vicenda origina dalla pubblicazione, all’interno del sito della società (reclamata) che aveva progettato e realizzato lo scafo dell’imbarcazione, nonché all’interno di video divulgati sui canali You tube e Vimeo, di immagini che ritraevano l’imbarcazione senza alcuna menzione dell’architetto Cerato quale autore delle soluzioni progettuali degli interni.

Al fine di inibire simili condotte, l’architetto Cerato ha quindi deciso di agire in giudizio, in via d’urgenza.  All’esito del procedimento di reclamo i giudici veneziani hanno accolto integralmente le ragioni dell’architetto rovesciando l’esito del primo giudizio cautelare che aveva ritenuto l’opera dell’architetto Cerato non meritevole della tutela del diritto d’autore.

In particolare, secondo i giudici lagunari di reclamo, la personale rielaborazione ed organizzazione degli spazi interni ad opera dell’architetto nonché “l’utilizzo di linee aeree ed essenziali, l’ampio ricorso a vetrate e specchi, la particolare elaborazione della tuga e della zona di coperta, la particolare cura con la quale sono stati disegnati e combinati gli arredi di interni e l’originalità del progetto dell’illuminazione” rappresentavano elementi idonei a riconoscere i tratti della “creatività” richiesti dal diritto d’autore.

Nello specifico, i giudici del reclamo hanno chiarito che la tutela del diritto d’autore per le opere architettoniche debba ritenersi estesa anche agli arredi di interni, tanto più qualora si tratti di arredi che siano frutto di un’elaborazione progettuale da parte dell’autore.

I giudici veneziani hanno quindi riconosciuto l’illiceità della condotta della società resistente, non ritenendo gli argomenti difensivi di quest’ultima meritevoli di accoglimento (secondo cui le pubblicazioni delle immagini sul proprio sito web sarebbero avvenute per “errore”).  A dire del Collegio, un simile “errore” “non escluderebbe la responsabilità, quantomeno per negligenza, della parte reclamata, la quale, oltretutto, era stata diffidata dal ricorrente dal rimuovere l’immagine dal proprio sito, essendo quindi stata posta nelle condizioni di poter verificare l’esistenza dell’illecita pubblicazione e di rimuoverla”.

In particolare, con riferimento alla pubblicazione del video, i giudici veneziani hanno stabilito che esso conteneva molteplici riferimenti alla società, di talché, anche per l’ipotesi in cui il video fosse stato pubblicato da un soggetto estraneo alla società resistente, quest’ultima, quale titolare delle immagini, ben avrebbe potuto attivarsi per ottenere la rimozione delle stesse, diffidando l’autore della pubblicazione dal rimuoverle ovvero rivolgendo una segnalazione al gestore del sito.

Pertanto, in accoglimento delle difese dell’architetto Cerato, il Tribunale ha inibito, alla società reclamata, di pubblicare, su qualunque mezzo di comunicazione commerciale (incluse brochure, sito web, video, You Tube) immagini, disegni e video relativi all’opera architettonica realizzata da Tiberio Cerato per l’imbarcazione Checkmate con fissazione di una penale pari ad euro mille per ogni giorno di violazione dell’inibitoria.

La società reclamata è stata inoltre condannata a pubblicare il dispositivo dell’ordinanza all’interno della rivista Nautica, e a rifondere, all’architetto, le spese di lite.