I fatti all’origine del caso

Il 17 ottobre 2018 e il 7 novembre 2018 Stephen Thaler ha depositato presso l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) due domande di brevetto europeo: la prima, EP 18 275 163, relativa a un contenitore per alimenti e la seconda, EP 18 275 174, relativa a dispositivi e metodi per attirare una maggiore attenzione. In nessuna delle domande era stato designato un inventore e in entrambi i casi l’EPO ha reagito inviando una comunicazione in cui invitava il signor Thaler a presentare una designazione dell’inventore.

Il Sig. Thaler ha risposto il 24 luglio 2019 presentando due formulari EPO 1002 in cui il in cui indicava il sistema di intelligenza artificiale (IA) detto DABUS come inventore, con il commento che l’invenzione era stata generata autonomamente dal sistema stesso.

Dichiarava, inoltre, di aver acquisito il diritto al brevetto in quanto titolare della macchina, quale cessionario di tali brevetti o meglio – come ulteriormente precisato dal sig. Thaler – quale avente diritto in quanto titolare del sistema di IA inventore.

Con decisioni inviate al sig. Thaler in data 27 gennaio 2020 (e dopo il dibattimento orale svoltosi il 25 novembre 2019), l’EPO ha respinto le domande ritenendo che a) una designazione indicante una macchina come inventrice non rispondeva ai requisiti di cui all’art. 81 e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo (CBE), perché un inventore ai sensi della CBE deve essere una persona fisica; b) la dichiarazione indicante che il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto europeo da DABUS in qualità di datore di lavoro, e la rettifica di tale dichiarazione per indicare l’avente diritto non soddisfaceva i requisiti degli articoli 60, comma 1, e 81 CBE, perché una macchina ha alcuna personalità giuridica e, pertanto, non può essere né dipendente del ricorrente (sig. Thaler) né trasferirgli alcun diritto.

Il sig. Thaler ha impugnato entrambe le decisioni.

Ci concentreremo qui sulla decisione nel caso J 8/20, relativa al primo dei due ricorsi, riguardante la domanda EP 18 275 163.

La commissione di ricorso (la commissione) dell’EPO ha ritenuto che la designazione dell’inventore nella domanda non fosse conforme alla CBE, la quale stabilisce che l’inventore designato deve essere una persona con capacità giuridica. Questo non è semplicemente un presupposto su cui è stata redatta la CBE, ma è in effetti il significato ordinario del termine “inventore” (ovvero secondo l’Oxford Dictionary of English: “una persona che ha inventato un particolare processo o dispositivo o che inventa le cose come occupazione”; secondo il Collins Dictionary of the English language: “una persona che inventa, specialmente come professione”).

La decisione della commissione afferma che non c’è motivo di presumere che la CBE utilizzi il termine in un modo speciale, discostandosi dal suo significato ordinario, e non vi è alcuna ambiguità lessicale o contestuale che la commissione debba chiarire.

La decisione rileva inoltre che lo scopo delle disposizioni relative all’inventore e alla sua designazione è principalmente quello di conferire e proteggere i diritti dell’inventore (J 8/82, Motivazione, punti 12-13), di facilitare l’esecuzione di eventuali risarcimenti previsti dalle norme nazionali, e di individuare una base giuridica per la legittimazione all’applicazione delle norme stesse (si vedano in proposito anche i commenti del Presidente dell’EPO, punti 5-9). La designazione di una macchina senza capacità giuridica non può servire ad alcuno di tali scopi.

Inoltre, la commissione ha ritenuto che la richiesta ausiliaria, in cui il sig. Thaler rivendicava il diritto al brevetto europeo in qualità di proprietario e creatore della macchina, non si riferiva a una situazione giuridica o transazione che poteva conferirgli il diritto essere indicato quale inventore ai sensi della CBE; per tale motivo, la richiesta ausiliaria non era conforme all’articolo 81, secondo periodo, della CBE, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 1, e quindi non era ammissibile.

Conclusione

La decisione affronta anche ulteriori questioni, ma le determinazioni di cui sopra sembrano essere le più interessanti.

A nostro avviso, anche se il riconoscimento di un sistema di IA quale inventore – come risulta anche dalla decisione della Commissione – non è una questione di immediata rilevanza, il dibattito sulla questione del diritto di un sistema di IA alla designazione come inventore di invenzioni da esso generate sta assumendo importanza.

Infatti, sebbene al momento non sia dimostrabile che l’IA possa inventare e creare in modo indipendente e autonomo, non si può escludere che in futuro il progresso della tecnologia possa rovesciare la situazione.