Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 23 aprile 2024 il DDL “Butti” con il quale il Governo intende porre all’esame parlamentare nuove norme in tema di AI. Tali norme dovrebbero integrare e completare le disposizioni dell’AI Act (a sua volta approvato definitivamente il 24 aprile 2024 con alcune ultime correzioni) anche in punto diritto d’autore. Al riguardo, il DDL prevede, all’art. 24, un set di norme che dovrebbero introdurre modifiche specifiche alla L. 633/1941 (appunto la Legge sul Diritto d’Autore). Le macro-aree in cui le nuove norme inciderebbero sull’attuale assetto normativo in tema di protezione di opere dell’ingegno sono due e, in particolare:

  1. Introduzione della tutelabilità in base alle norme del diritto d’autore, delle opere dell’ingegno realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale;
  2. Estensione ai casi di addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale mediante della text and data mining exception, di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva 790/2019 (nota anche come “Direttiva Copyright”), trasfusi negli artt. 70-tere 70-quater della Legge sul Diritto d’Autore ed estensione della possibilità, per i titolari dei diritti di fare opt-out, riservando i contenuti, così sottraendoli alla possibilità di uso per l’addestramento di sistemi e modelli di AI.

Quanto alla prima novità, l’art. 24 del DDL prevedrebbe l’aggiunta, all’art.1, primo comma, della Legge sul Diritto d’Autore, della precisazione in base alla quale possono essere protette come opere dell’ingegno, non solo quelle generate dall’attività creativa umana, ma anche quelle “realizzate con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile. Dunque, sarà possibile proteggere opere – di qualsiasi tipo e, quindi, musicali, letterarie, dell’architettura o delle arti visive – create (ma forse sarebbe il caso, a questo punto di dire “generate”) con l’intervento di sistemi o modelli di intelligenza artificiale, a condizione che l’autore umano possa dimostrare un proprio contributo creativo, rilevante e dimostrabile. La scelta di subordinare la tutela dell’opera realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale all’individuazione e, soprattutto, alla dimostrazione di un contributo non solo creativo, ma anche rilevante da parte dell’essere umano desta alcune perplessità. Infatti, stando al testo del DDL non è dato comprendere se la rilevanza del contributo (creativo) umano debba essere misurata in termini quantitativi o qualitativi. Ad esempio, basterà dimostrare che l’input dato al sistema o modello di AI sia in sé creativo, oppure occorrerà dimostrare che l’input medesimo debba essere composto da una molteplicità di informazioni e richieste?

In assenza di indicazioni specifiche, potrebbe essere possibile tutelare opere interamente create tramite intelligenza artificiale, dove l’intervento creativo dell’essere umano è ridotto o pressoché inesistente, ovvero, al contrario, potrebbero essere escluse dalla protezione opere che, invece, sono frutto in gran parte della creatività di un autore umano.

Per altro verso, è lecito domandarsi quali prove e documenti dovrà conservare e avere sempre a disposizione l’autore dell’opera dell’ingegno creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. In proposito, occorre ricordare che i diritti morali e di sfruttamento economico previsti dalle norme in tema di diritto d’autore sorgono (e iniziano a decorrere) dalla data di prima comunicazione al pubblico dell’opera e non soggiacciono al deposito di una domanda o alla concessione di essa come avviene, ad esempio, per i marchi registrati, per i brevetti o anche per i modelli registrati. Dunque, salvo che l’autore non decida di procedere al deposito dell’opera mediante registrazione presso il Registro generale delle opere protette dal diritto d’autore istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’art. 103 della Legge sul Diritto d’Autore (o mediante deposito presso SIAE), corredando il deposito di tutte le evidenze necessarie a dimostrare di aver dato un contributo creativo rilevante, la dimostrazione dell’apporto creativo rilevante da parte dell’essere umano potrà essere fornita solo nell’ambito di un giudizio che abbia ad oggetto la violazione dei diritti sull’opera in parte “ai-generated”, con tutte le complicazioni del caso.

Forse, ma si tratta solo di una suggestione, avrebbe potuto essere preferibile una soluzione di tipo diverso, ad esempio creando una sorta di diritto sui generis per le opere generate con l’ausilio dell’AI, magari di durata inferiore, un po’ come già avviene nel caso delle fotografie c.d. semplici che godono di una tutela di durata ventennale, meno intensa e meno estesa nel tempo rispetto a quella che invece è prevista per le opere fotografiche (i cui diritti di sfruttamento patrimoniale durano per tutta la vita dell’autore e per i settanta anni successivi alla morte del medesimo).

La previsione di una soluzione come quella appena ipotizzata sarebbe del resto coerente con altre norme vigenti in Italia e, in particolare con l’ormai nota normativa sul Made in Italy, di cui alla Legge 27 dicembre 2023, al cui art. 27 è introdotta la figura dei “creatori digitali”, definiti come “gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale”, per le cui opere è prevista l’istituzione di un Registro Speciale all’interno del già menzionato Registro Generale delle opere protette dal diritto d’autore istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 103 della Legge sul Diritto d’Autore.

Quanto al secondo dei punti che l’art. 24 del DDL intenderebbe disciplinare, i.e. il rapporto fra text and data mining exception e addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, occorre ricordare che, in base a tale eccezione, prevista dagli artt. 3 e 4 della Direttiva Copyright, consente l’estrazione e la riproduzione di dati, contenuti effettuati da opere o altri materiali per finalità didattiche, accademiche o di ricerca (art. 3 Direttiva Copyright e art. 70 ter Legge sul Diritto d’Autore), ovvero di svolgere le medesime attività di estrazione e riproduzione di dati e contenuti cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati, quindi anche per finalità diverse da quelle didattiche, accademiche o di ricerca (art. 4 Direttiva Copyright e art. 70 quater Legge sul Diritto d’Autore).

Tali attività sono dunque consentite, a meno che, il titolare dei diritti sull’opera non dichiari di riservarsi ogni diritto di riproduzione e/o estrazione, così facendo opt-out dal regime generale di eccezione. Ebbene, l’art. 24 del DDL intenderebbe introdurre, con un nuovo art. 70-septies della Legge sul Diritto d’Autore, un’estensione della text and data mining exception di cui agli artt. 70-ter e 70-quater della Legge sul Diritto d’Autore anche alla fattispecie di estrazione e riproduzione di contenuti ad opera di sistemi e modelli di intelligenza artificiale.

Se l’eccezione così estesa dovesse essere effettivamente adottata, i titolari dei contenuti, laddove volessero escludere l’operatività dell’eccezione, dovrebbero effettuare l’opt-out, con modalità tali da renderlo comprensibile ai sistemi e modelli di AI: in buona sostanza potrebbe non bastare introdurre un’espressa riserva di tutti i diritti in favore del titolare dei contenuti e delle opere, ma tale riserva dovrebbe essere machine-readable, in modo da consentire all’intelligenza artificiale di arrestare immediatamente l’estrazione di dati, contenuti e informazioni dall’opera svolta con il fine di addestrarsi per generare nuovi contenuti e opere.