Il 26 settembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) introducendo importanti novità in materia di rifiuti tessili e alimentari. La nuova direttiva, in vigore dal 16 ottobre 2025, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 giugno 2027.

La Direttiva (UE) 2025/189 punta a promuovere la sostenibilità e ridurre gli sprechi rafforzando l’economia circolare nei settori più critici dal punto di vista ambientale, tra cui quello del settore tessile e della moda, da anni sotto i riflettori per il suo impatto ambientale: elevato consumo di risorse, emissioni e difficoltà di gestione dei capi dismessi.

Con la nuova direttiva, l’Unione europea intende introdurre norme che impongono ai produttori di garantire la riduzione dei rifiuti e la valorizzazione dei materiali, assicurando un monitoraggio trasparente e una gestione coordinata del ciclo di vita dei prodotti.

In particolare, l’intervento normativo si muove in tre direzioni principali.

1. Introduzione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili 

Una delle principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2025/1892 è l’introduzione di un regime obbligatorio di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri (art. 22 bis).

Gli Stati membri dovranno introdurre norme secondo le quali tutti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato tali prodotti siano responsabili della loro gestione dal momento dell’immissione nel mercato al fine vita, sia dal punto di vista organizzativo che finanziario, in conformità agli articoli 8 e 8-bis della direttiva quadro.

Il concetto di “produttore” è ampio e comprende anche gli operatori stabiliti in un altro Stato membro o in un Paese terzo che vendono prodotti tessili sul territorio di uno degli Stati membri: questi dovranno infatti designare un rappresentante autorizzato nel territorio in cui i prodotti vengono immessi sul mercato.

In alternativa, i produttori potranno adempiere ai propri obblighi tramite organizzazioni collettive.

I produttori dovranno coprire i costi relativi a:

  • la raccolta, il trasporto, la cernita e il riciclaggio dei prodotti usati o di scarto;
  • le campagne di informazione sulla prevenzione dei rifiuti, il consumo sostenibile e il riuso;
  • la raccolta dei dati e la comunicazione alle autorità competenti;
  • le attività di ricerca e sviluppo finalizzate a migliorare la progettazione dei prodotti e a promuovere il riciclo da fibra a fibra.

Gli Stati membri potranno inoltre decidere (art. 22-bis, comma 9) di estendere tali oneri anche ai rifiuti tessili che confluiscono nei rifiuti urbani indifferenziati.

L’introduzione della responsabilità estesa del produttore nel settore tessile segna un passaggio cruciale nella strategia europea per la gestione sostenibile delle risorse.

Attribuendo ai produttori il compito di finanziare e organizzare il ciclo di vita dei propri prodotti, la nuova direttiva mira non solo a ridurre la quantità di rifiuti tessili, ma anche a stimolare l’innovazione verso modelli produttivi più sostenibili.

La prospettiva è quella di un’economia in cui la progettazione, il riuso e il riciclo diventino elementi strutturali del sistema moda, favorendo una transizione effettiva verso una “moda circolare” fondata su responsabilità, trasparenza e riduzione dell’impatto ambientale.

2. Introduzione del registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri

La Direttiva (UE) 2025/1892 introduce, all’articolo 22-ter, l’obbligo per gli Stati membri di istituire un registro nazionale dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri.

L’obiettivo è duplice: verificare il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 22-bis e garantire la tracciabilità e la trasparenza lungo l’intera catena di fornitura.

Ogni Stato membro dovrà istituire un proprio registro pubblico e obbligatorio (che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato), dove dovranno iscriversi i produttori che immettono per la prima volta sul mercato tali prodotti.

Parallelamente, la Commissione europea creerà un portale unico che raccoglierà i link a tutti i registri nazionali, in modo da agevolare la registrazione dei produttori e favorire la cooperazione tra le autorità nazionali.

Nessun produttore potrà immettere sul mercato europeo prodotti tessili o calzaturieri senza essere preventivamente iscritto nel registro nazionale del Paese in cui i prodotti vengono messi a disposizione per la prima volta.

L’iscrizione comporta la presentazione di una domanda contenente informazioni dettagliate (quali dati identificativi, marchi, codici dei prodotti, eventuale organizzazione collettiva di riferimento e dichiarazione di veridicità) che consentiranno alle autorità competenti di verificare l’effettivo adempimento degli obblighi di responsabilità estesa.

Le autorità nazionali avranno fino a 12 settimane per approvare la registrazione e attribuire un numero identificativo, necessario per l’operatività del produttore sul mercato.

Le autorità potranno rifiutare o revocare la registrazione in caso di inadempimento o di informazioni incomplete da parte del produttore.

Come previsto anche per la responsabilità estesa, il produttore potrà adempiere agli obblighi di registrazione tramite un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore.

In tal caso, sarà l’organizzazione a fornire le informazioni richieste e a mantenere aggiornato il registro in caso di modifiche rilevanti o cessazione dell’attività.

Tale sistema dovrebbe consentire di monitorare i produttori attivi sul mercato, contribuendo così a costruire le basi operative di una vera economia circolare nel settore tessile europeo.

3. Gestione dei tessili di scarto

A completare il quadro della responsabilità estesa del produttore, l’articolo 22-quinquies stabilisce le regole per la gestione dei tessili di scarto, sottolineando l’importanza di raccolta, trasporto e cernita sicuri e controllati.

Gli Stati membri dovranno garantire che tutte le fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e cernita dei tessili usati e di scarto siano protette da contaminazioni e danni, con controlli professionali volti a separare e rimuovere materiali non conformi o potenzialmente pericolosi.

I tessili raccolti separatamente dovranno essere considerati rifiuti sin dal momento della raccolta, a meno che una valutazione professionale ne accerti l’idoneità al riutilizzo diretto. Al fine di massimizzare il recupero, le diverse tipologie di tessili dovranno essere tenute separate già nel luogo di produzione dei rifiuti, in modo da facilitare il riuso, la preparazione al riuso e il riciclo, incluso il riciclo fibra-a-fibra.

Entro il 1° gennaio 2026 e poi ogni cinque anni, gli Stati membri dovranno effettuare un’analisi sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri. Sulla base dei risultati, le autorità possono richiedere misure correttive alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore inclusi l’ampliamento dei punti di raccolta e campagne informative, rendendo i dati accessibili al pubblico.

Conclusioni

Nonostante la Direttiva (UE) 2025/1892 si ponga l’obiettivo di creare filiere più sostenibili e responsabili, introducendo numerose novità normative, va sottolineato che gli Stati membri manterranno un certo margine di discrezionalità nella sua attuazione, con possibili variazioni significative tra i diversi Stati membri.

Differenze nelle modalità di registrazione dei produttori, nella gestione dei tessili usati e nell’applicazione della responsabilità estesa del produttore potrebbero generare disparità di trattamento sul mercato interno, con conseguenze sul rispetto uniforme degli obblighi. Tale variabilità potrebbe limitare l’efficacia complessiva della nuova direttiva nel garantire un modello coerente di circolarità dei tessili e creare delle disparità di trattamento fra gli operatori attivi su specifici territori rispetto ad altri.