Green washing, nuove norme e “vecchi” prodotti: il MIMIT fornisce indicazioni

By: Laura Fiona Ercoli / 3 Ottobre 2026

Green washing, nuove norme e “vecchi” prodotti: il MIMIT fornisce indicazioni

Come noto, dal 27 settembre 2026 è pienamente applicabile la nuova disciplina in materia di comunicazioni ambientali introdotta dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. In prossimità di tale data, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha diffuso, con circolare del 27 agosto 2026, le “prime indicazioni” applicative destinate alle associazioni di categoria, con particolare attenzione alle scorte di prodotti già confezionati con vanti ambientali non più conformi.

Il quadro normativo

Il D.Lgs. 30/2026 ha modificato il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) intervenendo sugli articoli 18 (definizioni), 21 (azioni ingannevoli), 22 (omissioni ingannevoli) e 23 (pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli). Per effetto di tali modifiche, tra l’altro, saranno considerati sempre scorretti i claim ambientali generici non supportati da un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, l’esibizione di marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche, nonché le affermazioni di neutralità o riduzione delle emissioni fondate sulla compensazione.

Come ricorda la stessa circolare, né il legislatore europeo né quello nazionale hanno previsto un periodo transitorio: dal 27 settembre 2026 i beni prodotti o immessi sul mercato dovranno essere conformi alle nuove disposizioni.

Il problema degli “existing products”

L’assenza di una disciplina transitoria pone un problema concreto per le imprese che dispongono di stock di prodotti confezionati sotto il regime precedente e recanti indicazioni ambientali che, dal 27 settembre, potrebbero non essere più consentite. Il rischio, evidenziato dal MIMIT, è che tali prodotti vengano ritirati o distrutti, con aggravi economici e, paradossalmente, effetti contrari agli obiettivi ambientali della nuova normativa.

Il tema era già stato affrontato a livello europeo dalla rete delle autorità di tutela dei consumatori (CPC Network) con la “Common understanding on old stock situations under Directive (EU) 2024/825“, pubblicata nel giugno 2026 sul sito della Commissione europea. Tale documento invita le autorità nazionali a privilegiare, nelle prime fasi di applicazione delle norme interne che attuano la Direttiva europea, un approccio orientato più alla verifica della conformità che alla sanzione, graduando le priorità in base alla gravità delle violazioni e alle circostanze del caso concreto.

Le indicazioni del MIMIT

La circolare non si limita ad aderire alla posizione comune espressa in sede europea, ma va oltre, fornendo un perimetro temporale e comportamentale di riferimento.

Gradualità. Le autorità nazionali competenti, e quindi in primo luogo l’AGCM, possono tener conto delle difficoltà specifiche e comprovate che l’adeguamento comporta, almeno in una prima fase, con particolare riferimento ai vanti ambientali apposti sulle confezioni.

Verifica delle misure adottate dalle imprese. Le imprese sono tenute, sin dal 27 settembre 2026, ad adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate necessarie per assicurare il rispetto della nuova disciplina. La circolare ne indica alcune a titolo esemplificativo: l’adeguamento del materiale promozionale, il coordinamento con la rete di vendita, l’utilizzo di etichette adesive per eliminare o correggere le indicazioni non più conformi e la presentazione, nel punto vendita o nella vetrina online, di appropriate informazioni correttive.

Distinzione tra beni deperibili e durevoli. Per i primi lo smaltimento delle scorte sarà verosimilmente rapido, data la naturale scadenza dei prodotti; per i secondi occorre un ragionevole contemperamento tra tutela dei consumatori ed esigenze organizzative delle imprese. I controlli dovrebbero concentrarsi prioritariamente sui prodotti a rotazione più rapida.

Periodo indicativo di sei mesi. Per i beni durevoli già prodotti o immessi sul mercato, con prova di produzione o immissione in commercio antecedente al 27 settembre 2026, l’adeguamento delle confezioni potrà avvenire al termine di un ragionevole periodo di shelf life, individuato orientativamente in sei mesi.

Nessuna “immunità” per i claim già ingannevoli. La circolare precisa che i vanti ambientali e le etichette di sostenibilità potevano già essere valutati ai sensi della disciplina vigente sulle pratiche commerciali scorrette, la cui violazione non potrà in alcun caso essere ascritta a difficoltà legate all’entrata in vigore delle nuove regole. In altre parole, i claim ambientali ingannevoli già nella vigenza delle vecchie norme (non rafforzate dalla riforma) non potranno beneficiare di alcuna tolleranza.

Cosa fare?

La circolare, così come la posizione comune europea, fornisce indicazioni alle autorità di vigilanza, ma non è un atto normativo né un’interpretazione vincolante della Direttiva. La valutazione resterà affidata alle autorità, caso per caso.

Ne discende che il periodo di sei mesi non costituisce una proroga dell’entrata in vigore della disciplina né un “periodo di grazia” che legittimi comunque la prosecuzione delle vendite. Si tratta piuttosto di un periodo in cui le autorità potranno applicare una maggiore elasticità a favore delle imprese che dimostrino di aver agito con diligenza e, dunque, di essersi adoperate per far sì che – smaltite le scorte nel più breve tempo possibile – i claim ambientali a rischio sanzione siano rimossi.

In altre parole, l’impresa dovrà quindi essere in grado di provare:

  • che i prodotti (e le loro confezioni) recanti i claim ambientali non compatibili con le nuove norme siano effettivamente vecchie scorte/giacenze: a tal fine assumono rilievo la documentazione sui lotti e sulle date di produzione e confezionamento, gli ordini e le fatture relativi alle confezioni acquistate, le fatture di distribuzione e l’inventario delle giacenze alla data del 27 settembre 2026;
  • di aver adottato misure correttive concrete e proporzionate alla diffusione del prodotto: incarichi per la realizzazione del nuovo packaging, acquisto di etichette adesive in quantità coerente con le confezioni in giacenza, istruzioni alla rete di vendita, adeguamento dei canali digitali e del materiale promozionale.

Va infine ricordato che l’apertura di un’istruttoria non è esclusa nemmeno nel periodo semestrale indicato dalla circolare e che le autorità potranno chiedere prova delle misure adottate. Resta quindi preferibile, ove possibile, accelerare l’esaurimento delle scorte non conformi e anticipare la sostituzione delle confezioni.